Abbattimenti e indennizzi

Al punto 9 del Piano d’azione 2021 è disciplinata l’attività relativa alla rimozione e distruzione delle piante risultate infette in seguito alle attività di monitoraggio o comunque rientranti nelle procedure di contenimento della malattia.

Abbattimenti e indennizzi

Al punto 9 del Piano d’azione 2021 è disciplinata l’attività relativa alla rimozione e distruzione delle piante risultate infette in seguito alle attività di monitoraggio o comunque rientranti nelle procedure di contenimento della malattia. Il Piano prevede quanto segue

RIMOZIONE E DISTRUZIONE DELLE PIANTE

9.1 Misure di eradicazione

Si procede all’applicazione delle misure di eradicazione con la distruzione materiale infetto in situ così come previsto dall’articolo 7 del Regolamento UE 2020/1201. La Regione Puglia si avvale della deroga di cui paragrafo 3, dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, secondo la quale non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico nel rispetto delle condizioni seguenti:

a) le piante specificate interessate siano sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV del Regolamento e che non siano infette dall’organismo nocivo specificato;

b) le singole piante specificate o l’area interessata siano sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali. Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato, ad eccezione del periodo dicembre – marzo in cui non sono presenti gli adulti del vettore.

9.2 Misure di contenimento 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Reg. UE 2020/1201, la Regione Puglia rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato in base agli esiti dell’attività di monitoraggio. Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l’identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato o, se l’organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Prima della estirpazione si effettuano trattamenti chimici contro il vettore per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato, ad eccezione del periodo dicembre-marzo in cui non sono presenti gli adulti del vettore. La Regione Puglia non si avvale della deroga prevista dal par. 2 dell’art. 13 del Reg. UE 2020/1201, per le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale.

9.3 Distruzione delle piante 

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del Reg. UE 2020/1201, le piante e le parti di piante rimosse devono essere in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta. La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata. Nel caso di movimentazione della legna da area infetta ad area indenne nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre, è fortemente raccomandabile che il carico legnoso sia coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore. La legna deve essere priva di fogliame. Nel caso di piante che, per la particolare allocazione non sia possibile estirpare con l’intero apparato radicale, si può limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame previa autorizzazione dell’Osservatorio fitosanitario regionale. L’apparato radicale di tali piante viene devitalizzato con un adeguato trattamento fitosanitario per evitare l’emissione di germogli. Prima della distruzione dei rami e del fogliame si deve effettuare il trattamento fitosanitario ai vettori di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/1201, ad eccezione del periodo dicembre-marzo in cui non sono presenti gli adulti del vettore. La distruzione delle piante deve essere eseguita dal proprietario che può avvalersi di ARIF.

9.4 Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee 

Il ritrovamento ufficiale di piante di Xylella fastidiosa sottospecie pauca viene pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxyella.it in aggiunta alla comunicazione istituzionale prevista dal Regolamento.

  • Procedura di notifica ai proprietari 
  • L’Osservatorio fitosanitario definisce le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private. In particolare:
  • InnovaPuglia, a seguito del risultato delle analisi di laboratorio, comunica all’Osservatorio fitosanitario regionale i dati catastali degli appezzamenti oggetto di applicazione di misure di eradicazione/contenimento e le generalità dei relativi proprietari; l’Osservatorio emana gli atti ingiuntivi per l’applicazione delle misure di eradicazione/contenimento;
  • l’atto di ingiuntivo è notificato al proprietario attraverso la pubblicazione all’albo pretorio per 7 gg consecutivi; tale periodo si giustifica considerando l’esigenza di contemperare il pubblico interesse relativo alla trasparenza e alla pubblicità degli atti amministrativi con l’esigenza di dare applicazione immediata alle misure fitosanitarie;
  • l’atto ingiuntivo è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
  • Portale www.emergenzaxylella.it 
  • Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it

b. il proprietario durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica se intende estirpare volontariamente le piante oppure se si avvale di ARIF attraverso la compilazione e l’invio dell’allegato B ai mittenti indicati sul modulo; l’ARIF ha predisposto l’invio automatizzato dell’allegato attraverso l’accesso al seguente link: (inserire il link del modello informatizzato); 

c. nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione;

d. nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;

e. se il proprietario, decorsi 7 gg dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;

f. nei casi di rifiuto da parte del proprietario all’esecuzione delle misure fitosanitarie, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021.

Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 tecnici fitosanitari ARIF.

INDENNIZZI

La Regione Puglia intende attivare, ai sensi dei Regolamenti 702/2014 e 652 del 2014, la procedura di registrazione in esonero dei contributi ai soggetti attivi nella produzione primaria di prodotti agricoli al fine di indennizzare i costi sostenuti per il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa e per le perdite causate da tale organismo. Gli aiuti di che trattasi possono essere concessi ai proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni agricoli e delle aree ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020. In particolare, il contributo previsto è così articolato:

a. Indennizzo dei costi derivanti dall’attuazione delle misure di controllo ed eradicazione

b. Indennizzo dei danni causati a seguito dell’organismo nocivo ai vegetali

c. Indennizzo dei costi per la prevenzione dell’organismo nocivo ai vegetali

Agli operatori professionali registrati ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 può essere concesso un aiuto per la distruzione delle piante specificate derivante dall’attuazione di misure fitosanitarie disposte ai sensi del Reg. UE 2020/1201. Il contributo è stabilito in base al prezzo di mercato delle piante immediatamente prima dell’insorgere dell’organismo nocivo.

L’ARIF è il soggetto responsabile dell’istruttoria e liquidazione degli indennizzi previsti per gli abbattimenti che vengono erogati previa acquisizione completa dell’allegato B.

Ultimo aggiornamento

18 Gennaio 2022, 11:31